Art. 6.
(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza amministrativa).

      1. Ai fini della tutela degli aventi diritto all'istruzione e della libera concorrenza, tra le scuole indipendenti, il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
      2. Gli studenti e i loro genitori hanno pieno diritto di accesso a tutti i documenti della scuola per acquisire la conoscenza dei processi decisionali con l'unico limite, di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, circa la salvaguardia della riservatezza di terzi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

 

Pag. 6